L’incolpato recidivo non più iscritto all’albo non può essere radiato due volte”.

La radiazione dall’Albo divenuta definitiva ed eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare rende quest’ultimo improcedibile, in quanto “la potestas judicandi nei confronti dei propri iscritti è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza dell’iscrizione stessa negli albi o nei suoi registri allegati”.

Questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 156/2024, pubblicata sul sito del Codice deontologico il 30 settembre 2024.

(Nel caso di specie, l’incolpato si rivolgeva al CNF avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della radiazione. Il ricorrente chiedeva di dichiarare inesistente la sanzione, in quanto emessa in carenza di potere nei confronti di soggetto non iscritto all’albo degli avvocati al momento della emissione della medesima o, in subordine, di annullarla, dichiarando la condotta legittima ovvero di comminare una sanzione minimale. Il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso posto che l’Avvocato, “al momento della presentazione del ricorso, non era iscritto all’albo degli avvocati con conseguente difetto di legittimazione, nonché di interesse all’impugnazione della sanzione“).

Fonte: “Il Sole 24 Ore” (Edizione 07/10/2024).

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