Chi cada a terra e si infortuni a causa di una deformazione del marciapiede deve essere risarcito dal Comune.

Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo in una interessante sentenza (n. 4200/2018), che ripercorre l’iter della giurisprudenza in materia.

 

Il fatto: una Signora, mentre stava avvedutamente camminando per strada, rovinava a terra.

La caduta risultava dovuta alla mancanza di una lastra di basalto nel marciapiede, mancanza peraltro occultata da fogliame e cartacce.

Sussisteva, quindi, il rapporto causale tra dissesto del pavimento stradale e danno.

Se queste sono le premesse, osserva il Tribunale, la conseguenza è che il Comune deve risarcire, anche se lo stato dei luoghi non era tale da integrare “insidia o trabocchetto”.

Il Comune, invero, è titolare del potere di controllo sulla via, posta in pieno centro urbano ed aperta al pubblico transito.

Esso è quindi responsabile – ex art. 2051 c.c. – di quei danni che siano in collegamento causale con la <<cosa>> in sua custodia.

Trattasi di responsabilità oggettiva, che non richiede la colpa del custode e può essere esclusa solo a fronte del <<caso fortuito>>, ossia di un fattore esterno che abbia avuto un’efficacia causale a tal punto intensa da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare quest’ultimo).