“Il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza”, “non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro, impresario edile, per la caduta dall’alto di un suo dipendente impegnato in operazioni di impermeabilizzazione di un tetto, benchè l’infortunio fosse occorso per avere il lavoratore utilizzato una scala non conforme alle disposizioni antinfortunistiche, scala che si era procurato autonomamente. Dirimente è stata la constatazione del fatto che il datore aveva omesso di fornire al dipendente “tutta l’attrezzatura necessaria” e in ogni caso di mantenere attiva “adeguata sorveglianza sulla scelta dei mezzi da utilizzare” per l’espletamento delle lavorazioni).

Fonte: Cass. Civ., Sez. III^, n. 25313, 20/09/2024. (In senso conforme, cfr. Cass. Civ. 3763/2021; Cass. Civ. 1994/2021, Cass. Civ. 5419/2019).

Per maggiori informazioni: clicca qui per vedere il testo integrale della sentenza 25513 del 2024.