“In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; per converso, è onere della parte cui si contesta di essersi resa infedele – e che vuole resistere alla domanda di addebito – provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà.
Peraltro, la produzione di documentazione fotografica integra un valido mezzo probatorio dell’infedeltà, idoneo a determinare l’attribuzione della responsabilità per la crisi coniugale ad uno dei due coniugi”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso presentati dal marito, reputando ineccepibile la decisione dei giudici di merito, i quali, sulla scorta dell’eloquente corredo fotografico prodotto dalla moglie, avevano individuato il tradimento quale motivo fondante della crisi coniugale).
Fonte: Cass. Civ., Sez. I^, ordinanza n. 22291, 07/08/2024. (In senso conforme, cfr. Cass. Civ. n. 16691/2020 e Cass. Civ. n. 3923/2018).
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