Fonte:  Cass. Civ., Sez. VI^, ordinanza n. 261 del 12 gennaio 2021      

 News: “La fornitura di energia elettrica e/o gas naturale eseguita in base a contratto non sottoscritto dal consumatore e recante firma falsa deve ritenersi “non richiesta”, talché il consumatore stesso non è tenuto al pagamento delle relative fatture. A nulla rileva l’esecuzione materiale della fornitura, atteso che il cliente, laddove venga a conoscenza dell’esistenza del contratto solo a seguito della ricezione delle relative fatture, è di fatto impossibilitato a restituire o impedire la fornitura non richiesta”.

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