Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con ordinanza 5169 del 24/10/2018, pronunciata in sede cautelare.
Nella scuola secondaria di primo grado (Scuola media) l’ammissione alla classe successiva dovrebbe “fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico”, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”.
La conseguenza di tale premessa è che, all’esito della Prima media, sarebbe impossibile bocciare (giacchè il giudizio sarebbe in tal caso riferito ad un periodo non eccedente l’anno).
In definitiva – ha ritenuto il Collegio – all’esito della Prima media l’alunno dovrebbe essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli sia stata attribuita “una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.
Una decisione, quella in commento, che non mancherà di suscitare polemiche, anche perché non pare perfettamente coerente con il disposto normativo (D. Lgs.62/2017 – c.d. “buona scuola”) che pur essa richiama.
L’art.6 comma 2 di tale decreto, invero, allorquando prevede la facoltà, per il Consiglio di Classe, di decidere la non ammissione alla classe successiva, non pone alcun distinguo fra classi, recitando come segue: “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”.