Fonte:  Cass. Civ. Sez. VI^ Civile, ordinanza n. 22604/2020 del 16 ottobre 2020      

 News: “deve essere annullata la pronuncia con cui i giudici di merito abbiano riconosciuto la sussistenza di un obbligo di contribuzione mensile a carico dell’ex marito laddove l’ex moglie abbia instaurato una nuova relazione con il nuovo compagno ed il giudice non abbia fornito adeguata motivazione in relazione ai requisiti di stabilità e continuità della stessa (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva posto a carico del marito un assegno di mantenimento di Euro 400,00 a favore dell’ex moglie, la quale aveva instaurato una nuova stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo compagno)”.

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