Fonte: Cass. Civ. sentenza n. 27939 del 13 ottobre 2021.
News: “Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato la condotta di insubordinazione non può essere limitata al mero rifiuto del lavoratore di adempiere alle disposizioni dei propri superiori, ma implica anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l‘esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. In altri termini, costituisce insubordinazione anche il comportamento suscettibile di incidere, comunque, sull’esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell’organizzazione aziendale, sotto il profilo dell’esattezza dell’adempimento in relazione al potere direttivo dell’imprenditore, nonché dell’ordine e della disciplina, su cui si basa l‘organizzazione complessiva dell’impresa, in relazione al potere gerarchico e di disciplina (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riconosciuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che aveva scritto aspre critiche su Facebook al proprio capo e ai vertici aziendali)”.
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