Fonte:  Giudice di Pace di Ferentino, sentenza n. 135 del 23 settembre 2021.

News: “La Pubblica Amministrazione, in quanto attrice sostanziale, deve fornire prova concreta dell’accertamento posto alla base della pretesa infrazione. In caso di veicolo in movimento e a distanza, giacché il verbale della Polizia Municipale risulta fondato sulla sola percezione sensoriale dell’Agente, la Prefettura non può giovarsi della fede privilegiata ex artt. 2669 e 2700 c.c.. In tale fattispecie va, dunque, accolta l’opposizione contro la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, che ben può essere proposta dal proprietario del veicolo anche laddove abbia già provveduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria”.

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