ATTO DI APPELLO – MODALITÀ DI FORMULAZIONE – ARTT. 342 E 434 C.P.C. – NO INAMMISSIBILITÀ SE MANCANO FORMULE SACRAMENTALI O LA REDAZIONE DI UN PROGETTO ALTERNATIVO DI SENTENZA – LIMITAZIONE DEGLI ESITI ABORTIVI DEL PROCESSO

La Corte di Cassazione a S.U., n. 27199 del 16/11/2017, ha escluso che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, e ciò in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In altre parole, l’esegesi, secondo il dictum in questione, va orientata in modo raggiungere il maggior numero possibile di decisioni nel merito, precisando che “gli esiti abortivi del processo” devono rimanere un’ipotesi residuale.

Per i giudici della Corte, l’ampiezza delle doglianze, come la specificità, è – d’altro canto – direttamente proporzionale alla motivazione assunta nella decisione di prime cure.

Viene in definitiva richiesto, invocando la ragionevole durata del processo, che la parte appellante metta il giudice di seconde cure in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura, dimostrando di aver compreso le ragioni e indicando i motivi per cui le considera non condivisibili.

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