La procedura di mediazione obbligatoria va esperita nanti Organismo accreditato avente sede nel circondario del giudice competente per territorio in relazione alla domanda giudiziale.

Così, a titolo esemplificativo, se la domanda giudiziale è di competenza del Tribunale di Savona, la procedura di mediazione andrà esperita nanti Organismo di mediazione avente sede nel circondario del medesimo Tribunale.

Pertanto, il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un Organismo in luogo diverso da quello del Giudice competente per la controversia non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

Si può derogare solo a fronte di accordo, anche tacito, fra le parti del futuro giudizio (le quali propongano la domanda di mediazione, congiuntamente, ad Organismo diverso da quello territorialmente deputato).

Non costituiscono, al contrario, motivo per ritenere la procedura validamente esperita:

  • Il fatto che l’Organismo di mediazione prescelto abbia varie sedi, tra le quali una collocata nel circondario del futuro giudizio (quel che rileva è il luogo ove gli incontri mediatori sono materialmente convocati);
  • Né la possibilità di parteciparvi per via telematica.

 

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