L’art. 2 del D. Lgs. 1.3.3018, n. 21 ha inserito nel codice penale una disposizione (art. 570 bis) del seguente letterale tenore:

[I]. Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

 Dal 6 aprile costituiscono, quindi, reato ai sensi dell’art. 570 comma 2 c.p. (punibile con l’arresto fino ad un anno):

  • non solo la violazione degli obblighi di assistenza familiare verso i discendenti minori di età o inabili al lavoro, verso gli ascendenti e verso il coniuge in costanza di matrimonio, ma anche verso il coniuge dal quale si sia separati o divorziati (è altresì equiparata a separazione e divorzio l’ipotesi del matrimonio dichiarato nullo);
  • non solo la condotta consistente nel far venir meno“i mezzi di sussistenza” (come previsto nel cennato art. 570 c. 2 c.p.) ma anche, tour court, la mancata ottemperanza “all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno”.

Dal 6/4 rileverà, pertanto, in sede penale, anche il semplice inadempimento parziale all’obbligo di mantenimento (senza necessità che lo <<scostamento>> tra dovuto e versato ponga il beneficiario in situazione di carenza di mezzi di sussistenza).

Per come è formulata, la nuova norma sembra qualificare come penalmente rilevante anche il mancato o parziale pagamento, da parte dell’obbligato, delle spese straordinarie (ovvero viola gli obblighi di natura economica”).

Non è peraltro chiara la limitazione alla “materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”: quid juris se le spese straordinarie non pagate sono dovute in ambito divorzile, od in favore di prole affidata in via esclusiva ad un solo genitore ?

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