Accade, spesso, che i genitori eroghino al proprio figlio il danaro necessario per l’acquisto della casa.
Accade, talora, che il coniuge del figlio intenda approfittare di ciò, e sostenere di essere divenuto comproprietario del bene, siccome caduto nella comunione legale.
La sentenza n. 31978/2018 della Suprema Corte di Cassazione, peraltro, priva di fondamento siffatte “velleità”.
In casi quali quello sopra descritto, infatti, “il collegamento tra l’elargizione del denaro” da parte dei genitori “e l’acquisto dell’immobile” da parte del figlio “porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso”.
Ne consegue che “il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179 lett. b) c.c.”.
A tal fine è sufficiente “la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità”.
Quel bene, dunque, NON cade nella comunione fra il figlio, destinatario della donazione indiretta, ed il coniuge dello stesso.