Con la recentissima ordinanza n. 9196 del 13 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, è tornata sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale.
La pronuncia si segnala per la schematica ricostruzione dello stato dell’arte della giurisprudenza in punto, riassunto in 8 sintetici passaggi, a partire dal dato normativo e dalle note sentenze di San Martino (le sentenze gemelle delle SS.UU., in data 11/11/2008).
Nello specifico, la Corte richiama il Giudice di merito, che si trovi a liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale, a tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso danno nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 23/9/2013, n. 21716).
Infatti, (solo)“In tal modo rimane sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro … non essendovi in realtà differenza tra la determinazione dell’ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari “addendi”, e l’imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361)”.
Quel che in definitiva rileva, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, “al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato”, è “non già il “nome” assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice” .
“Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844)”.
Ciò premesso, la Corte invita ad assicurarsi che, oltre alle conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), anche “gli aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice: (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell’esistenza”. Ossia gli aspetti che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna; con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.