Fonte: Trib. Novara, sentenza n. 191 del 24/03/2020

Massima: il cane non è “cosa” ma «compagno di vita» dell’uomo. Il padrone di un cane che uccida un altro cane è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del padrone dell’animale vittima, anche laddove la fattispecie concreta con costituisca reato. Il rapporto fra l’essere umano e il cane, infatti, deve ormai ritenersi tutelato dalla Costituzione quale attività realizzatrice della persona, nonché  dal trattato dell’Unione europea che impone di tenere conto delle esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria degli attori in relazione all’uccisione del loro volpino da parte del rottweiler del vicino).

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