La circostanza che il marito sia a conoscenza delle credenziali (username e password) della pagina Facebook della moglie – quand’anche sia stata costei a fornirgliele – non esclude il carattere abusivo dei di lui accessi a detta pagina (compiuti per fotografare una chat intrattenuta dalla consorte con un altro uomo).

Si è espressa in questo senso la Cassazione Penale, sezione V, con sentenza 22/1/2019, n. 2905.

Invero, mediante tali accessi “si è ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa” (dal reato di interferenze illecite nella vita privata) “ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate”.

La sostanza, quindi, prevale sulla forma: per escludere il reato ex art. 615 c.p. non vale obiettare di aver conosciuto le credenziali dell’altrui profilo social per via di comunicazione diretta del loro titolare.

Se, con l’accesso, si realizza un fine contrario all’interesse del titolare della pagina social, si configura un’indebita forzatura dei limiti dell’autorizzazione a suo tempo concessa e, quindi, l’illecito.