Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3494 del 6/2/2019, che supera precedenti contrari.

Il tenore della parte motiva è il seguente: “In tema di accertamento delle violazioni delle norme del Codice della Strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della l. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 285 del 1992”.

 Al contrario, resta escluso l’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.

La conseguenza è che l’eventuale contravvenzione nascente da un loro accertamento al di fuori della peculiare “giurisdizione” (aree di marcia e di sosta riservate al trasporto pubblico locale) si rivela nulla.