Il recesso intimato via WhatsApp soddisfa l’onere della forma scritta ed è, quindi, efficace.

 

L’ordinanza 27/7/2017 del Tribunale di Catania, in commento, rappresenta ennesima manifestazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali“, potendo “la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purchè chiara”.

Le fattispecie di comunicazione ritenute idonee a tal fine (licenziamento) sono varie e le più “fantasiose”.

Tra esse:

  • la trasmissione via sms (cfr C. Appello Firene 5/7/2016 n. 629);
  • la consegna del libretto di lavoro…da parte della società con l’indicazione della data di cessazione del rapporto (cfr Cass. Civ., lav., 13 agosto 2007, n. 17652);
  • la trasmissione a mezzo telegramma, anche se dettato telefonicamente (cfr Cass. Civ., sez. lav., 17 maggio 2015, n. 10291).

La ratio è che, anche così comunicata, la volontà di recesso espressa dal datore di lavoro non suscita dubbi di sorta nel lavoratore; egli sa di essere stato licenziato (e lo dimostra impugnando il licenziamento).

 

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