Come i segnali di divieto, anche gli avvisi sul rilevamento elettronico della velocità vanno ripetuti dopo ogni intersezione stradale.

In mancanza, è illegittima la multa elevata a seguito di un rilevamento effettuato a valle dell’intersezione (giacchè, dopo tale punto, se l’avviso non è reiterato, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada).

Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, con sentenza n. 30664/2018, che dichiaratamente si pone in linea di continuità con un orientamento recente (da Cass. n. 11018/2014) ma costante.

In altre parole: la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, se non ribadita da un nuovo apposito avviso.

Inoltre (cfr art. 2, comma 1, d.m. 15/8/2007), rammenta la Corte, è in ogni caso necessario che l’avviso e la postazione di rilevamento elettronico della velocità non distino oltre 4 km l’uno dall’altra.