Fonte: Trib. Pordenone, 8 luglio 2020
Massima: il conduttore di un immobile o l’affittuario di un’azienda sono tenuti al pagamento del canone di locazione anche per il periodo del c.d. lockdown. Nessuna norma connessa all’emergenza sanitaria prevede la possibilità di sospendere o rifiutare il versamento del canone in caso di chiusura dell’attività. La necessità di rispettare le misure di contenimento “anti-Covid” può valere ad escludere eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti, ma non esime dal pagamento del canone. Le parti, tuttavia, in conformità al principio di buona fede, sono “invitate” a concordare una riduzione del canone stesso (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo proposta con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per carenza di gravi motivi).
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