Fonte: Cass. Civ. Sez. I^, ordinanza n. 16691 del 5 agosto 2020

Massima: l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio e deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, fa eccezione il caso in cui la convivenza tra i coniugi sia proseguita, per lungo tempo, nonostante la consapevolezza dei tradimenti. Nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte ha respinto la domanda di addebito proposta dalla moglie che, dopo le asserite violazioni del dovere di fedeltà da parte del marito, aveva continuato la convivenza con lui per più di 15 anni, fino alla data del deposito del ricorso per separazione. In altri termini: se, nonostante i tradimenti, il rapporto è continuato, deve escludersi che l’infedeltà abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (ossia il presupposto dell’addebito).

 

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