“Il provvedimento che limita, anche in via provvisoria, la responsabilità genitoriale, affidando i figli a soggetti diversi dai genitori, costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare e, pertanto, deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità. Ne consegue che i compiti dei servizi sociali devono essere specificamente descritti nel relativo provvedimento di affidamento del minore, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa dai genitori”. (La pronuncia della Cassazione riguarda una vicenda avente ad oggetto due ex partner, in rapporto di elevata conflittualità, e il figlio minore. In questo contesto, la Suprema Corte ha richiamato  il diritto alla bigenitorialità dei minori, inteso come «presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi», ritenendo non sufficienti la violazione del diritto del padre alla bigenitorialità e la necessità di garantire i rapporti padre-figlio per la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, anche se ha un «atteggiamento gravemente ostacolante» nei confronti dei rapporti padre-figlio).

Fonte: Cass. Civ., Sez. I^., ordinanza n. 29690 in data 19 novembre 2024.