“In caso di contratto di locazione nullo, a fronte della richiesta dell’inquilino di restituzione dei canoni dallo stesso pagati, il proprietario può far valere il principio di ingiustificato arricchimento, atteso che l’inquilino ha, comunque, goduto dell’immobile. In altri termini, il rimborso deve essere calcolato “al contrario”, mediante una valutazione oggettiva, da un lato, del beneficio effettivamente ricevuto dal soggetto che ha goduto dell’immobile e, dall’altro lato, della reale diminuzione patrimoniale subita dal proprietario, bilanciando equamente i diritti di entrambe le parti”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha così fornito ai Giudici di merito uno strumento più preciso per valutare le reciproche pretese economiche in caso di nullità del contratto di locazione, escludendo che l’inquilino possa avere automaticamente diritto alla restituzione di tutti i canoni versati in favore del proprietario dell’immobile).
Fonte: Cass. Civ., Sez. III^., ordinanza n. 32696 in data 16 dicembre 2024.