“Nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta solamente da alcuni dei promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, si è in presenza, al contempo, di una dichiarazione espressa e di una manifestazione tacita di volontà: la prima, volta a recedere dal contratto preliminare; la seconda, funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel contratto preliminare stesso. Pertanto, la mancata partecipazione della parte non firmataria, seppur ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del contratto preliminare, non si pone, di converso, come impeditiva del recesso del promissario acquirente, sia pur con effetto limitato alle sole parti firmatarie dell’accordo modificativo”. (La Suprema Corte ha così statuito in merito ad una controversia in cui tre persone si erano obbligate a cedere ad un terzo, verso un dato corrispettivo, il 25% delle quote di una s.r.l.. Il compromesso conteneva una clausola che escludeva espressamente la possibilità di recedere per il promissario acquirente. Tuttavia, con successiva scrittura privata firmata da due dei tre soci, il promissario acquirente esercitava il diritto di recesso, chiedendo a quest’ultimi la restituzione di quanto versato alla sottoscrizione del preliminare).
Fonte: Cass. Civ., Sez. III^., ordinanza n. 2967 in data 6 febbraio 2025.