“È legittima la multa elevata tramite una postazione mobile di Telelaser segnalata unicamente con un cartello fisso. Invero, la funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, senza che rilevi il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea. Deve, dunque, ritenersi sufficiente, per la regolare rilevazione della velocità, che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano fisse o mobili” (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un automobilista al quale era stata contestata la violazione dell’articolo 142, comma 9-bis, del C.d.S., per aver superato di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità di 90 km/h, ed irrogata una sanzione amministrativa di € 1.658,00, oltre alle decurtazione di 10 punti della patente e sospensione della medesima per sei mesi. In particolare, la Corte ha ritenuto irrilevante che l’apparecchio di misurazione della velocità fosse stato segnalato tramite cartelli mobili e non fissi).

Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., ordinanza n. 2857 in data 5 febbraio 2025.