“La protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, bensì nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Ne consegue che il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dal fotografo contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva negato allo scatto il carattere di opera di ingegno ritenendola fotografia semplice, non connotata dal carattere di creatività. In particolare, la Corte ha negato la sussistenza del diritto di autore in merito ad una fotografia, riutilizzata in programmi televisivi e via web, nella quale erano ritratti alcuni magistrati durate un convegno, non qualificandola come opera fotografica).
Fonte: Cass. Civ., Sez. I^., ordinanza n. 33599 in data 20 dicembre 2024.