“Il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma altresì, quale obbligo accessorio, a tenere una condotta nella propria sfera privata tale da non ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro, e da non compromettere il rapporto fiduciario in essere con quest’ultimo. Tali condotte, se connotate da gravità, possono anche comportare il licenziamento per giusta causa del lavoratore”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato la giusta causa di licenziamento nella condotta extralavorativa di rilievo penale tenuta dal conducente di un autobus – sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna a due anni e tre mesi di carcere per violenza sessuale con maltrattamenti, umiliazioni, atteggiamenti prevaricatori e lesioni abituali nei confronti della moglie – giacché  soggetto preposto a svolgere un servizio a contatto con il pubblico, tenuto, pertanto, a mantenere un rigoroso rispetto verso gli utenti e a possedere una capacità di autocontrollo).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 31866 in data 11 dicembre 2024.