“In caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie afferenti a transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso promosso contro la sentenza della Corte di Napoli, – che, in mancanza di specifica indicazione del creditore, aveva liquidato in favore di quest’ultimo gli interessi al tasso legale – ha precisato che l’applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 discende ex lege dall’essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore).

Fonte: Cass. Civ., Sez. III^., ordinanza n. 28413 in data 5 novembre 2024.