“Laddove un veicolo riporti danni a causa dell’intervento di agenti esterni sul manto stradale, –  quali un masso, un albero, un animale, una macchia d’olio, et cetera –  la responsabilità per violazione dell’obbligo di custodia non è imputabile oggettivamente all’Ente pubblico, ma occorre comprovare che l’intervento dell’agente esterno sia stato agevolato dalla peculiare conformazione del bene, oppure dal difetto di manutenzione e/o di vigilanza sullo stesso e, in quest’ultimo caso, che vi è stato colpevole ritardo dell’Ente nell’accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell’intervenire per rimuoverla”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal motociclista, negando che possa configurarsi un’automatica responsabilità del Comune per la sola presenza in strada di un grosso tronco d’albero. In particolare, la Corte ha precisato che, per poter ravvisare la responsabilità del Comune, è necessario dimostrare il nesso causale: a) dapprima, tra la condotta dell’Ente e la presenza di un ostacolo sul manto stradale; b) successivamente, tra i danni subiti dal motociclista e la presenza del tronco d’albero sul manto stradale).

Fonte: Cass. Civ., Sez. III^., ordinanza n. 33136 in data 18 dicembre 2024.