“Se il rappresentante legale accetta con beneficio d’inventario l’eredità devoluta a un minore, quest’ultimo acquisisce la qualità di erede talché, una volta raggiunta la maggiore età, non può più rinunciare all’eredità, anche se il rappresentante legale non abbia provveduto alla redazione dell’inventario. L’erede può completare l’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età, al fine di mantenere il beneficio della limitazione di responsabilità verso i debiti contratti dal defunto il cui valore eventualmente ecceda rispetto al valore dell’attivo ereditario”. (Nel caso di specie, le Sezioni Unite della Suprema Corte, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno formulato tale principio di diritto, precisando che l’accettazione con il beneficio d’inventario per conto di un soggetto incapace non è considerabile alla stregua di un’accettazione risolutivamente condizionata al fatto che, acquisita la capacità legale, il soggetto in questione non formuli una rinuncia all’eredità).
Fonte: Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 31310 in data 6 dicembre 2024.