“La delibera assembleare che nomini amministratore del condominio un soggetto privo dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall’articolo 71-bis delle disposizioni attuative del codice civile è nulla per contrarietà a norma imperativa, essendo tali requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività e influenti sulla capacità del contraente. La violazione della norma imperativa determina la nullità non soltanto della delibera di nomina dell’amministratore, ma altresì del contratto di amministrazione perfezionato con il soggetto privo dei requisiti di legge, talché quest’ultimo non ha titolo ad agire per il pagamento del compenso relativo all’attività illegalmente prestata”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dal singolo condomino contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, a fronte della delibera assembleare di nomina di una società di gestione i cui componenti erano privi dei requisiti di legge per amministrare il Condominio, aveva ravvisato gli estremi della mera cessazione dall’incarico, ma non della nullità della relativa delibera).

Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., sentenza n. 28195 in data 31 ottobre 2024.