“L’onere di allegazione dell’inadempimento del datore di lavoro in capo al lavoratore consiste non già nell’individuazione della misura di prevenzione violata, bensì nell’indicazione della presenza nell’ambiente di lavoro di uno o più fattori di rischio per la sua salute, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Assolto tale onere probatorio da parte del lavoratore e dimostrata, altresì, la dipendenza della malattia dai suddetti fattori di rischio, compete, invece, al datore di lavoro, al fine di provare la propria assenza di colpa, allegare e mostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno, prescritte da specifiche norme e suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dall’erede del lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva ritenuto non provata la condotta omissiva del datore di lavoro atta a fondare una responsabilità ex artt. 2087 e/o 2043 c.c. in ordine all’insorgere della patologia che aveva causato il decesso del lavoratore stesso).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 33307 in data 19 dicembre 2024.