“Stante la mancanza di autonomia del procedimento monitorio rispetto al successivo giudizio di opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell’art. 638, comma 3, c.p.c. restano a disposizione dell’ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all’art. 641, comma 1, c.p.c., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, dovendo ritenersi acquisiti in virtù del principio di non dispersione della prova. Ne consegue che, laddove i documenti prodotti in sede monitoria non siano stati tempestivamente prodotti nel relativo giudizio di opposizione ma solo nel successivo grado di appello, gli stessi devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro allegazione alla preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso promosso dal debitore opponente contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina, che aveva ritenuto rituale, ai fini della prova del credito ingiunto, la produzione da parte del creditore opposto dei documenti allegati al ricorso ex art. 633 c.p.c. solamente in sede di gravame, escludendone la novità in considerazione della mancanza di autonomia del giudizio di opposizione rispetto al procedimento monitorio).

Fonte: Cass. Civ., Sez. I^, ordinanza n. 27865 in data 29 ottobre 2024