“L’atto di pignoramento promosso dal creditore procedente contro più terzi integra un concorso di pignoramenti, ciascuno dei quali dotato di effetto isolato ed autonomo. Pertanto, tutti i terzi pignorati dal creditore procedente sono tenuti a custodire le somme da loro dovute nei confronti del debitore esecutato nei limiti indicati dall’articolo 546 del Codice di procedura civile, che debbono essere considerati singolarmente, e non cumulativamente, per ciascun terzo”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del debitore esecutato, che, stante la pluralità dei terzi pignorati dal creditore procedente, aveva eccepito che l’importo massimo da accantonare fosse, nel complesso, quello oggetto dell’atto di precetto aumentato della metà e che, resa la dichiarazione positiva da un terzo, gli altri non fossero tenuti ad accontonare la stessa somma).
Fonte: Cass. Civ., Sez. III^, sentenza n. 29422 in data 14 novembre 2024