“In caso di cessione e/o retrocessione d’azienda, il licenziamento intimato dal cedente dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall’effetto legale ex art. 2112 c.c., deve considerarsi giuridicamente inesistente, talché il lavoratore non è tenuto ad impugnarlo entro alcun termine di decadenza. Invero, tale licenziamento non può ritenersi affetto da ingiustificatezza, illegittimità o nullità, trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo sostanziale, con conseguente impossibilità di ratifica da parte del cessionario d’azienda. Pertanto, il rapporto permane in essere con il cessionario, che è tenuto a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni medio tempore maturate”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha così statuito in merito al licenziamento intimato da CAI – Compagnia Aerea Italiana ad una propria lavoratrice dopo la cessione dell’azienda, ritenendo che, stante l’inesistenza – e non la mancanza di giustificato motivo oggettivo – del licenziamento medesimo, la cedente CAI non potesse essere condannata a pagare alcunché alla lavoratrice, neppure in via solidale, essendo il rapporto continuato ex lege col cessionario).
Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 31551 in data 9 dicembre 2024.