“La critica di un dipendente al proprio datore di lavoro, pur esorbitando i limiti di una continenza formale, non può ritenersi lesiva della reputazione laddove il contesto dell’esternazione non sia esteso ad un numero indefinito di persone. Ne consegue che le espressioni offensive rivolte dal dipendente al proprio datore di lavoro non possono costituire giusta causa di licenziamento laddove siano contenute in comunicazioni dirette a un determinato gruppo di persone, e non a una moltitudine indeterminata”. (La Suprema Corte ha formulato tale principio di diritto in merito ad un ricorso avente ad oggetto il licenziamento comminato dal datore di lavoro a seguito di esternazioni critiche allo stesso rivolte da un proprio dipendente per mezzo di una mail indirizzata ai soli membri del sindacato ANPAC, al quale il lavoratore era iscritto).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 33074 in data 23 agosto 2024.