“In caso di occupazione e conseguente impossibilità di utilizzo del giardino privato a causa di lavori sulla facciata condominiale, il proprietario ha diritto ad un indennizzo determinabile in via equitativa per il mancato godimento del proprio fondo. Invero, la previsione speciale dell’art. 843 c.c. configura un’obbligazione propter rem, cui corrisponde l’obbligo di versare un’adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della raggiunta prova del danno da occupazione temporanea dell’area in cui è avvenuto l’accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dal condomino contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva respinto la domanda di condanna del Condominio e/o della società appaltatrice dei lavori di rifacimento della facciata condominiale al pagamento di un’indennità per l’occupazione per cinque mesi del giardino privato, ritenendo che il condomino stesso non avesse dato la prova del danno subito).

Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., sentenza n. 32707 in data 17 dicembre 2024.