“La questione della rimborsabilità dell’addizionale provinciale pagata dal cliente finale sulla fornitura di energia elettrica va rimessa alla pubblica udienza, al fine di verificare: a) se l’addizionale provinciale sia un autonomo tributo, che si giustifica solo laddove assolva ad una specifica finalità (oppure se, per converso, costituisca un mero aumento quantitativo dell’usuale accisa); b) se, comunque, anche ove fosse un autonomo tributo, il Giudice possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono, per contrasto con la direttiva europea”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha così statuito in merito al ricorso promosso da ENEL Energia contro un consumatore/fruitore finale della fornitura di energia elettrica in merito alla rimborsabilità dell’addizionale provinciale, stante la rilevanza e la novità della questione).
Fonte: Cass. Civ., Sez. III^., ordinanza interlocutoria n. 32088 in data 12 dicembre 2024.