“L’accertamento ematico-genetico costituisce prova principale, oltre che per le azioni di riconoscimento di paternità, anche per quelle di disconoscimento della stessa. In particolare, a fronte di un’indagine tecnica risolutiva, espletabile anche attraverso un prelievo di saliva non invasivo, l’ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi all’accertamento è suscettibile di essere valutato dal Giudice ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. come rilevante argomento di prova”. (Così si è espressa la Suprema Corte, nel pronunciarsi sul ricorso dell’ex moglie che contestava l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito valenza dirimente, ai fini dell’accoglimento dell’azione di disconoscimento di paternità promossa dall’ex-marito, all’ingiustificato rifiuto dei figli di sottoporsi all’esame del DNA).

Fonte: Cass. Civ., Sez. I^., ordinanza n. 30749 in data 29 novembre 2024.