Fonte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 19 del 25 settembre 2020

 Massima: “i dati reddituali, patrimoniali e finanziari inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. Pertanto, nell’ambito di un procedimento di divorzio e/o separazione ciascuna parte può accedere a tali documenti indipendentemente dall’esercizio dei poteri istruttori del giudice di cui agli artt. 155 sexies disp. att. cpc e 210, 211, 213 e 492 bis cpc (nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha precisato che, in pendenza di una causa di divorzio e/o separazione, ciascuna parte può acquisire dal Fisco i rapporti che l’altra parte intrattiene con banche e società finanziarie in forza della Legge n. 241/1990, senza che debba essere il giudice a dover ordinare l’esibizione dei documenti custoditi dall’anagrafe tributaria)”.

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