Fonte:  Cass. Civ., Sez. Civ. III^, ordinanza n. 19101 del 15 settembre 2020

Massima: “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione ex art. 2052 c.c., in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico. La parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre l’Ente deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità della Regione in merito ai danni conseguenti ad un sinistro avvenuto su una strada statale tra un’autovettura e un cinghiale, non avendo la Pubblica Amministrazione dimostrato che la condotta dell’animale si era posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili”.

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