In data 11/7/2018, è stata pubblicata la tanto attesa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul tema dell’assegno divorzile (sent. 18287/2018, qui allegata).
La Corte, cassando la sentenza del giudice di merito – che aveva escluso il diritto all’assegno sulla scorta della riscontrata “autosufficienza economica” del coniuge richiedente – detta i nuovi criteri per la decisione in punto.
Non vi è, almeno nella lettera della pronuncia, un ritorno al criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, ma si precisa che l’assegno non serve solo ad assicurare i mezzi di sussistenza (ossia non è prettamente assistenziale).
Esso, invece:
- ha funzione equilibratrice-perequativa “della situazione di ingiusto squilibrio economico patrimoniale” , valutato non in astratto ma “in concreto, ponendo in luce la correlazione tra la situazione economico patrimoniale fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed i ruoli svolti dagli ex coniugi all’interno della relazione coniugale”;
- ha altresì funzione compensativa, “preordinata all’obiettivo del “giusto mantenimento” in relazione … anche all’apporto del coniuge richiedente al rafforzamento della sfera economico patrimoniale dell’altro coniuge”;
- serve ad assicurare la pari dignità sociale ed economica delle parti, ossia la loro “uguaglianza effettiva” (codificata anche nell’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”
- è espressione del principio costituzionale di solidarietà;
- deve assicurare non solo “il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”.