Il caso: una moglie chiede all’Agenzia delle Entrate documentazione fiscale inerente il marito, onde poterne dimostrare la capacità reddituale nell’ambito del giudizio di separazione pendente tra i due.
Trattasi, quindi, di istanza di ostensione di dati finanziari presentata ad istanza di privato, non dell’Autorità Giudiziaria.
Chiamato a pronunciarsi al riguardo, il T.A.R. della Campania ha ritenuto l’ammissibilità di siffatto accesso agli atti.
Invero, la normativa in materia (la quale ha previsto l’obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione, in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, dell’esistenza e della natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto) NON prevede affatto che queste informazioni, una volta riversate nell’Archivio da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate unicamente dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza.
Resta dunque salvo l’accesso ad istanza di privato, laddove la conoscenza di quelle informazioni sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dello stesso.
Né osta a tale accesso il fatto che l’acquisizione delle info possa essere disposto dall’Autorità giudiziaria dinnanzi alla quale pende il giudizio: il potere del Giudice, infatti, non farebbe venir meno il diritto della parte.
Cfr T.A.R. della Campania, sentenza del 7/11/2018, in reg. ric. n. 05191/2017.