Il datore di lavoro può essere condannato in relazione al decesso della moglie del proprio operaio.

La responsabilità dello stesso datore, dunque, può, dunque, estendersi oltre l’ambiente di lavoro ed abbracciare l’ambiente domestico del lavoratore.

Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con l’interessante sentenza n. 2147/2018 (che qui si segnala) pronunciata in un caso in cui la consorte dell’operaio – esposto, per oltre 20 anni, ad amianto – era, lei, deceduta per aver contratto mesotelioma pleurico.

Invero, occupandosi della manutenzione degli indumenti di lavoro del marito-lavoratore, del quale lavava e stirava le tute, costei aveva inalato fibre di amianto e, così, contratto la malattia.

In altri termini: l’esposizione ad amianto del Signor X ha comportato la traslazione della suddetta esposizione alle fibre di amianto all’interno delle mura domestiche della abitazione dello stesso Signor X, con conseguenza che la consorte ha subito su sé stessa gli effetti dell’inquinamento proveniente dalla realtà lavorativa del marito, ammalandosi e scontando tragicamente con la propria vita la convivenza matrimoniale con il suddetto”.