“L’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici. Invero, non è configurabile in capo all’appellante l’obbligo di produrre la notifica dell’atto di appello in modalità telematica, potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994“. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del difensore degli appellanti principali che, dopo aver notificato l’atto d’appello in forma telematica, si era costituito nel giudizio mediante le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti).
Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., ordinanza n. 28207 in data 4 novembre 2024.
Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 04/11/2024.
Per maggiori informazioni: clicca qui per vedere il testo integrale dell’ordinanza; clicca qui per vedere il testo integrale dell’articolo.