“Le spese forfettarie spettano automaticamente all’Avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta del professionista, costituendo un parametro di riferimento vincolante per il Giudice e per le parti nella liquidazione giudiziale del compenso, non qualificabile come onere accessorio. L’eventuale riduzione della percentuale del 15% stabilita dal decreto ministeriale per le spese forfetarie dell’avvocato – percentuale quantificata ex lege – determina un ribasso del compenso parametrico dell’Avvocato, con conseguente violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023”. (Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale Forense ha così risposto al quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in merito alla possibilità, in sede di accordo contrattuale ex art. 2233 c.c. e/o di partecipazione ad un bando pubblico, di operare una riduzione delle spese forfettarie ad un importo inferiore al 15%).

Fonte: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 in data 28 giugno 2024.

Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 29/10/2024.

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