“A fronte di una disabilità grave del dipendente, il datore di lavoro deve cercare un ragionevole accomodamento volto al miglior impiego della persona in considerazione delle sue patologie e limitazioni. L’eventuale rifiuto di un simile “accomodamento” costituisce un atto discriminatorio, talché deve considerarsi nullo il licenziamento comminato dal datore di lavoro in ragione della sola circostanza che il dipendente non abbia dimostrato che le sue condizioni di salute gli impedissero la ripresa del lavoro nella sede di assegnazione prima dell’inizio della malattia” (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha considerato nullo il licenziamento per assenza ingiustificata di un lavoratore affetto da grave malattia oncologica che aveva richiesto più volte  al proprio datore di lavoro il trasferimento in altra sede a causa della propria patologia, ricevendo negativo riscontro).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 30080 in data 21 novembre 2024.

Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 21/11/2024.

 

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