“Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera attestante il nesso causale tra evento e danno non ha efficacia di prova legale, bensì di prova liberamente valutabile dal Giudice. Pertanto, in una controversia per il risarcimento del danno da vaccino tale verbale, anche laddove attesti l’esistenza di un nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il quadro clinico riscontrato, non ha valore di prova , talché il Giudice può liberamente disporre una consulenza tecnica e, all’esito della stessa, decidere in senso opposto“. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, la quale aveva respinto una richiesta di indennizzo ex lege n. 210/92 per una cerebropatia epilettogena nonostante: a) la comparsa dei relativi sintomi pochi giorni dopo la somministrazione vaccinale; b) il verbale della C.M.O. attestante il nesso causale tra la patologia e la somministrazione vaccinale).

Fonte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 30267 in data 25 novembre 2024.                                                                                                                                                                                            Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 25/11/2024.

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