“In caso di risoluzione del contratto di vendita di un bene viziato il Giudice, per poter determinare l’effettivo prezzo che il venditore deve restituire al compratore, deve valutare l’effettivo utilizzo del bene compravenduto. In altri termini, affinché sia garantito l’equilibrio fra le reciproche prestazioni contrattuali, il compratore non può avere diritto alla restituzione dell’intero prezzo di vendita laddove, dopo aver esperito l’azione giudiziale di risoluzione, abbia continuato a utilizzare il bene, con conseguente diminuzione del valore dello stesso”. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha così statuito in merito al ricorso promosso dal compratore di un’autovettura che, dopo aver richiesto giudizialmente la risoluzione del contratto di vendita per vizi e/o difetti del bene, aveva continuato ad utiilizzarlo).

Fonte: Cass. Civ., Sez. II^., ordinanza n. 28838 in data 8 novembre 2024.

Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 29/11/2024.

 

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