Ai fini della corretta quantificazione dell’assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa svolta dal coniuge in favore dell’altro in ambito familiare, e considerare l’attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio. Il giudizio sull’assegno divorzile deve, dunque, essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.  (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dalla moglie nei confronti dell’ex marito in merito ad una sentenza di divorzio che, per la quantificazione del relativo assegno, non aveva tenuto conto della partecipazione lavorativa svolta dalla donna in favore dell’ex coniuge in costanza di matrimonio, consistita nelle prestazioni professioniale rese all’interno dello studio di geometra del marito).

Fonte: Cass. Civ., Sez. III^, ordinanza n. 30537 in data 27 novembre 2024.

Approfondimento: “Il Sole 24 Ore” – Edizione 27/11/2024.